L'INPS, con circolare n° 78 del 16/04/2015, ha comunicato i nuovi importi dell'indennità giornaliera relativi alla malattia per i lavoratori iscritti alla gestione separata . Si tratta di lavoratori a progetto e categorie assimilate non iscritti ad altre forme previdenziali e non titolari di pensione.
Dal 2012 la prestazione è stata estesa anche ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata .
L'indennità si ottiene alle seguenti condizioni :
1.la malattia deve avere una durata non inferiore ai quattro giorni;
2.occorre avere almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la malattia;
3.non aver superato un determinato limite di reddito nell'anno solare precedente la malattia (€ 70.086,10 nel 2014);
4.la domanda dell'indennità va presentata entro un anno dal termine della malattia .
Nel caso di ricovero, in aggiunta all'indennità di malattia, è riconosciuta anche un'indennità di degenza che è pari al doppio dell'importo dell'indennità di malattia .
L'importo della indennità di malattia varia in base al numero dei mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento:
da 3 a 4 mesi € 10,99 per l'indennità di malattia e € 21,99 per l'indennità di degenza ;
da 5 a 8 mesi € 16,49 per l'indennità di malattia e € 32,98 per l'indennità di degenza ;
da 9 a 12 mesi € 21,99 per l'indennità di malattia e € 43,98 per l'indennità di degenza .
L'indennità di degenza viene corrisposta per i giorni di ricovero nel limite massimo di 180 giorni per anno solare .
Il commento:
Quelli della gestione separata...sono proprio dei separati, con minori tutele, minori diritti ed entro limiti determinati .
Perché ? ...Oltre a non avere TFR, ferie pagate e avere paghe più basse, perché non devono avere la stesse tutele nelle disgrazie che invece sono uguali per tutti ? ...Perché ?
Per caso i contributi sono così diversi che giustificano un così diverso trattamento ? Leggiamo la circolare INPS :
"Per l’anno 2015, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ... le aliquote contributive pensionistiche maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia risultano pari a (circolare n. 58 dell’11.03.2015):
- 27,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 30,72% per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2015, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari, per il suddetto anno, a euro 15.548,00 (circolare. 58 del 11.03.2015).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a...
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