I ciechi parziali, cosiddetti ventesimisti, possono richiedere una indennità speciale ed una pensione non reversibile .
L’indennità speciale è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio ed è cumulabile con la pensione, anche con quelle eventualmente concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).
Alla domanda è necessario allegare il certificato medico introduttivo rilasciato dal proprio medico di base e va presentata per via telematica.
L’indennità speciale viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 203,15 euro mensili
I ciechi parziali, di qualunque età, possono anche richiedere la pensione non reversibile .
La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito è pari a 16.532,10 euro); spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo è pari a 279,75 euro mensili.
La pensione è compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa a seguito di invalidità .
I requisiti, sia per l'indennità speciale che per la pensione non reversibile, sono:
1.cecità parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta da infortunio sul lavoro o dal servizio;
2.iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini comunitari;
3.permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini extracomunitari;
4.residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n° 22 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge finanziaria 2001, nella parte in cui prescrive per i cittadini extracomunitari, il requisito del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per poter richiedere le prestazioni riservate ai ciechi civili parziali .
La consulta ha affermato che il principio che tende ad assicurare a ciascuna persona condizioni minime di vita e di salute, non può contenere alcun discrimine fra italiani e stranieri basato su requisiti diversi da quelli previsti per tutti e ciò in virtù del principio di non discriminazione contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il commento:
A fronte della sentenza della Corte Costituzionale n° 22 del 2015 l'INPS dovrà riconoscere agli stranieri non comunitari il diritto alle prestazioni previste per i ciechi parziali anche in assenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo .
La consulta ha adottato la sentenza n° 22 del 2015 in virtù dell'art. 14 della ...
Read the whole post...
Last comments